Accesso civico

Art. 5. Accesso civico a dati e documenti

Riferimenti normativi:
Art. 5 c. 1, e c.2 d.lgs. n. 33/2013; art. 2 c.9 bis L.241/1990; linee guida ANAC F.O.I.A. delibera 1309/2016.

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33)  
La richiesta di accesso civico semplice può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, come individuati dalla normativa di riferimento (art. 5 comma 2 e art. 5 bis  del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Comune di Perugia. Poiché l’accesso è previsto per richiedere dati/documenti/informazioni disponibili e identificati la richiesta deve contenere tutti gli elementi utili alla loro identificazione.